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SCRUTINIO FINALE DI AMMISSIONE


In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  • non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;
  • aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il consiglio di classe può anche deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

 

Prova scritta di ITALIANO


La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

  • testo narrativo o descrittivo;
  • testo argomentativo;
  • comprensione e sintesi di un testo.

 

Prova scritta di MATEMATICA


La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.

 

Prova scritta di LINGUE STRUNIERE


La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

 

Prova ORALE


Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

 

CANDIDATI CON DISABILITA’, DSA E BES


ALUNNI H – Per lo svolgimento dell’esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

ALUNNI DSA – Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.

ALUNNI BES – Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

 

Attribuzione della VALUTAZIONE FINALE


La votazione finale è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Supera l’esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale.

 

La CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE


Ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

 

 

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